MEGA CIRCOLARE INPS SUL BONUS 200 EURO

CHIARITE LE MODALITA’ DI EROGAZIONE A STAGIONALI, TEMPO DETERMINATO E INTERMITTENTI

Con circolare n. 73 del 24 giugno 2022, l’INPS fornisce le istruzioni applicative e contabili.Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 – Indennità una tantum pari a 200 euro.

Questi i punti fermi per l’erogazione ai dipendenti da parte del datore di lavoro:

  • il rapporto di lavoro deve sussistere nel mese di luglio 2022
  • il rapporto di lavoro è sia a tempo indeterminato che a tempo determinato
  • in via generale il bonus viene erogato con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio
  • il bonus va erogato anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi)
  • l’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”
  • LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO E INTERMITTENTI: la circolare chiarisce che i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’articolo 32.

    Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.

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