LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELLO 0,80 NON RICHIEDE IL DURC

Con circolare n. 43 del 22 marzo 2022 l’Inps fornisce (finalmente) chiarimenti in merito all’ esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall’ art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). 

Di particolare interesse è l’affermazione che “L’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

L’esonero inoltre, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

Per accedere al beneficio sono previste specifiche modalità di esposizione nel flusso uniemens.

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.